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Articolo
1 – Costituzione
E' costituita l’Associazione denominata
Associazione Nazionale Business Continuity Manager (Associazione
BCManager).
L’Associazione BCManager ha finalità culturali e di
sviluppo professionale.
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Milano, via Pietro Calvi 2.
L’Associazione può istituire sedi secondarie in tutto
il territorio italiano, dell'Unione Europea e di qualunque altro
Stato.
Articolo 3 – Durata
L'Associazione BCM ha durata illimitata. L’Assemblea Straordinaria
dei Soci può decretarne lo scioglimento.
Articolo 4 – Scopo dell’Associazione
L'Associazione non ha prevalenti scopi commerciali. Gli scopi dell’associazione
sono:
La promozione della conoscenza della disciplina del Business Continuità
Management e delle discipline a questa collegate quali Crisis Management,
Risk Management etc; attraverso la predisposizione e l'attuazione
di iniziative, di attività e servizi indirizzati anche alla
crescita ed allo sviluppo culturale degli Associati.
Divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo
rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali
associazioni di categoria, camere di commercio, enti pubblici, organismi
di vigilanza,...;
Lo sviluppo e consolidamento di rapporti con Associazioni italiane
aventi come scopo la diffusione della cultura della Sicurezza &
Prevenzione Rischi e del Risk Management;
Lo sviluppo e consolidamento di rapporti con Associazioni analoghe
all’estero, in particolare nel mondo anglosassone;
Incoraggiare lo sviluppo delle relazioni personali allo scopo di
favorire lo scambio delle esperienze professionali tra i Soci;
L'incremento della conoscenza delle caratteristiche e finalità
del Business Continuity Management presso le Istituzioni, i media,
le Aziende, la Scuola, l’Università ed il mondo accademico
in generale attraverso scambi culturali , visite, manifestazioni
congiunte ed incontri di approfondimento;
L'organizzazione di convegni, tavole rotonde, corsi di formazione
ed aggiornamento destinati a soci e affiliati;
La raccolta e la redazione ex-novo di principi, regole, standard
nazionali ed internazionali, letteratura nonché la costituzione
di un centro di documentazione inerente la disciplina del Business
Continuità Management;
L’edizione su carta, CD o altri supporti informatici, attraverso
Internet e su altri media, di testi riportanti esperienze internazionali,
"loss lessons", nuove metodologie ed approcci significativi
, osservazioni, contributi ed approfondimenti individuati dall'Associazione
quali meritevoli di diffusione;
L'organizzazione di borse di studio;
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà
organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge,
raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione.
Articolo 5 – Fini e Obblighi
L’Associazione BCM è libera da vincoli politici e religiosi,
L'Associazione non ha fini di lucro e agirà nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli Associati. I proventi
delle attività esercitate dall’Associazione non potranno,
in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme
indirette.
L'Associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale,
economica e finanziaria e stipulare convenzioni con Enti pubblici
o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie,
utili od opportune per il raggiungimento dei suoi fini.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di
gestione a favore d’attività istituzionali statutariamente
previste.
L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento
e per lo svolgimento della sua attività da:
quote e contributi degli Associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi della cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento quali feste, cene conviviali, spettacoli artistici
e sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione culturale.
Nell'attuazione dello scopo l'Associazione persegue esclusivamente
finalità culturali e di sviluppo professionale.
È espressamente vietata all'Associazione la distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad essa direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il
patrimonio della medesima dovrà essere devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative d’utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, in accordo alle leggi vigenti.
L'Associazione redigerà annualmente il bilancio o rendiconto.
Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo
e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa da
parte degli Associati, i quali, se maggiori di età, avranno
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Articolo 6 - Prestazioni e donazioni
L'Associazione può favorire lo sviluppo e le attività
d’altre associazioni o enti o altre persone giuridiche, sempre
nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni d’opera,
contribuzioni o donazioni di qualunque tipo.
Articolo 7 - Soci
Il numero dei Soci è illimitato. I soci si distinguono tra:
- ordinari
- ordinari fondatori
- collettivi (rappresentati da un Delegato con diritto di voto)
- onorari (senza diritto di voto)
- studenti (senza diritto di voto).
Possono essere Soci tutti quelli che condividono gli scopi dell'Associazione
e per i quali sia notoria, o in alternativa sia dimostrabile su
richiesta del Consiglio Direttivo, lo status di:
Business Continuity Manager o ruoli equivalenti;
Responsabili (titolari o “deputy”) di “unità
di crisi”;
Consulenti nel settore del Business Continuity Management che possono
vantare una significativa esperienza di supporto ad aziende di primaria
importanza nel processo di implementazione del Business Continuity
Management;
Manager e Responsabili Aziendali incaricati dalla “Direzione
aziendale” di implementare un sistema di Business Continuity
e/o di Crisis Management;
Studenti universitari o di corsi post-laurea, esponenti del mondo
accademico che per ragioni di studio o ricerca hanno approfondito
la materia del Business Continuity Management.
Saranno denominati Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell'Associazione e comunque tutti coloro che presenteranno domanda
di ammissione entro quattro mesi dalla costituzione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare a maggioranza semplice
dei Soci Onorari, privi di voto ma abilitati a partecipare alla
vita dell’Associazione.
Sono Soci Collettivi le Persone giuridiche, Enti, Società,
Istituti Universitari, Dipartimenti e simili, interessati agli scopi
ed alle attività dell’Associazione.
Il Socio Collettivo è tenuto a comunicare alla Segreteria
da uno fino a sei nominativi i quali beneficiano delle prestazioni
riservate ai Soci ordinari e tra i quali può designare un
Delegato avente diritto di voto.
Sono Soci Studenti, senza diritto di voto, i laureandi e dottorandi
che intendano approfondire le tematiche specifiche dell’Associazione.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti
e soli i Soci Ordinari e Fondatori maggiorenni, nonché i
Delegati dei Soci Collettivi, in regola con il pagamento della quota
annuale.
Articolo 8 – Ammissione dei Soci
L'ammissione dei Soci Ordinari, Collettivi e Studenti avviene per
domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo
entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
Nella valutazione dell’ammissibilità dei soci, il Consiglio
Direttivo considererà che in Italia la definizione ed il
ruolo di Business Continuity Manager non è ancora standardizzata
e che pertanto a questa area di attività ed a questa funzione
possono corrispondere termini diversi, tra loro parzialmente intercambiabili.
Con riferimento ai principali standard internazionali in materia
(Business Continuità Institute, Disaster Recovery Institute,
NFPA, ANAO, Australian Standard etc) un elenco non esaustivo dei
termini più consolidati in lingua inglese include, ma non
si limita a:
Contingency Planning
Business Continuity Planning
Business Continuity Management
Disaster Recovery Planning
Crisis Management
Incident Handling
Emergency Management.
Mentre, in lingua italiana, le definizioni più comuni sono
le seguenti:
Gestione delle Crisi
Piani di Continuità/di Crisi/d’Emergenza
Piani di Contingenza.
L’Associazione si rivolge a chi affronta, per ragioni di lavoro,
studio o ricerca, la tematica della gestione delle crisi e della
continuità operativa a 360°, con approccio “trasversale”
ed olistico che abbraccia tutte le principali operazioni ed i processi
significativi e di “creazione del valore” dell’Azienda,
senza limitarsi un solo settore specifico (ad es. IT, Sicurezza
del Personale, Security, etc.).
Le iscrizioni decorrono dal 1 del mese successivo al mese in cui
la domanda è accolta.
Tutti i Soci sono tenuti a dare il consenso al trattamento dei propri
dati, secondo le norme previste in materia di Protezione dei Dati
Personali. Con il pagamento della quota sociale s'intende che il
Socio esprima tale consenso.
Articolo 9 – Diritti ed obblighi degli associati
L’ammissione a Socio implica l’esercizio dei diritti
e l’osservanza degli obblighi del presente Statuto.
I Soci sono tenuti all’osservanza delle decisioni e degli
impegni presi dagli Organi dell’Associazione.
Articolo 10 – Quote di associazione
Il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro
30 (trenta) giorni dalla data d’accettazione della domanda,
che verrà comunicata all'aspirante Socio tramite lettera
o fax.
Entro gli stessi termini, i nuovi Soci devono versare una tassa
di ammissione che viene determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio
di ciascun anno sociale anche in modo differenziato per le varie
categorie di Soci.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni
entro il 30 ottobre d’ogni anno saranno considerati Soci anche
per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Articolo 11 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
L'Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente e i due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
il Segretario Generale;
il Tesoriere;
Il Collegio dei Revisori di Conti, se nominato.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto
da tre a sette componenti.
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea
e i suoi membri uscenti sono rieleggibili.
I membri possono essere scelti soltanto tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito, a maggioranza
semplice, le singole cariche compresa quella di Presidente, da uno
a due Vice Presidenti, Segretario Generale, Tesoriere ed eventualmente
altre cariche. Queste cariche permangono per tutto il periodo di
validità del Consiglio. Durante la prima riunione di ogni
nuovo Consiglio Direttivo i Consiglieri nominano un Presidente che
rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.
Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per
qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio Direttivo,
lo stesso potrà richiedere all’Assemblea la nomina
dei membri mancanti. L’Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria,
potrà inoltre in qualsiasi momento completare la formazione
del Consiglio Direttivo, sino al massimo indicato di sette componenti,
eleggendo a maggioranza semplice i membri mancanti. I membri così
eletti durano in carica fino alla scadenza dei componenti già
in seno al Consiglio Direttivo. In via temporanea, nei primi ventiquattro
mesi di vita dell’Associazione e comunque sino a quando l’Associazione
non sarà costituita da almeno trenta soci aventi diritto
di voto, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è
limitato a cinque.
Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo
la maggioranza dei membri, il Consiglio si intenderà decaduto
nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà
in ogni modo in carica per lo svolgimento degli atti d’ordinaria
amministrazione e dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea
per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive dalle
sedute di Consiglio, e ritenute ingiustificate dal Consiglio, è
dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente
dell’Associazione ratificato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio potrà altresì nominare, per essere coadiuvato
nella gestione delle iniziative dell'Associazione, Comitati Esecutivi
ad hoc per la valorizzazione dell'Associazione e per attività
specifiche da essa gestite, come per esempio borse di studio, progetti
specifici, rappresentazioni, premi, etc.
Articolo 13 – Poteri del Consiglio
Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi
agli scopi dell'Associazione e previsti dal presente statuto che
non siano specificamente riservati all'Assemblea. Inoltre:
provvede alla programmazione delle attività e a quant'altro
sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;
delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione
dell'Associazione;
determina le quote associative minime per le varie categorie di
Soci.
La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in
giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, da
un Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno
e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente o tre dei suoi
membri. Salvo quanto previsto per la nomina dei Soci onorari, per
la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese con la
maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente.
Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
È facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea
il conferimento del titolo di Presidente Onorario dell'Associazione
a una persona di indiscusso prestigio nell'ambiente economico, universitario,
imprenditoriale e/o industriale italiano o straniero, in grado di
portare un contributo particolarmente utile all'Associazione stessa.
Il Presidente Onorario non ha incarichi operativi, non ha diritto
di voto in seno all’Assemblea o al Comitato Direttivo. La
carica di Presidente Onorario ha durata quinquennale e può
essere confermata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - Cariche
Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione
sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito. Il Presidente può
accordare il rimborso di spese sostenute dai membri del consiglio
direttivo per gli scopi dell’associazione quando preventivamente
concordate.
Articolo 15 – Segretario Generale
Il Presidente può richiedere al Consiglio Direttivo la nomina
di un Segretario Generale che abbia le seguenti funzioni:
- opera nei limiti del mandato conferitogli dal presidente;
- coadiuva il presidente del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione
compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento
di esse;
- collabora con il Tesoriere alla gestione finanziaria e amministrativa
dell'Associazione;
- assiste e funge da segreteria alle riunioni del consiglio direttivo
e alle Assemblee dei soci.
Articolo 16 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dell’Associazione è composta dalla
totalità dei Soci Fondatori, Ordinari e Collettivi. Essa
può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria
deve essere convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno
una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale precedente. L’Assemblea Straordinaria si riunisce
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla
o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'Associazione
con diritto di voto.
L'Assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda
convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,
l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria
o per fax o per posta elettronica o pubblicato su documentazione
ufficiale dell'Associazione.
Per le comunicazioni ai Soci fanno fede il domicilio e l'indirizzo
di posta elettronica comunicati all'atto dell'adesione e trascritti
sul libro dei Soci. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate
tempestivamente ed avranno effetto dal ricevimento di suddetta comunicazione.
Tale comunicazione dovrà essere comunicata almeno entro 15
(quindici) giorni prima della data stabilita per la convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno
un'ora.
Le delibere sono validamente prese, per l’Assemblea ordinaria
con l’approvazione della maggioranza dei votanti, mentre per
l’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti,
salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione.
In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende
respinta.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo il Socio
può esprimere un numero di voti preferenziali non superiore
a due, scegliendoli tra i Soci Fondatori, Ordinari e Delegati dei
Soci Collettivi che si sono candidati a ricoprire la carica.
Alle elezioni del Consiglio Direttivo si procede con votazione segreta
o palese se il Segretario accerta che tutti i soci presenti accettano
tale metodo. In caso di parità di voto si procede per ballottaggio.
Per ogni altra votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente,
salvo che un decimo dei Soci Fondatori e Ordinari presenti richieda
che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l’Assemblea
delibererà in merito.
Articolo 17 – Poteri del Presidente, del Segretario
e del Tesoriere
Il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi lo sostituisce, è
anche Presidente dell'Assemblea. Egli nomina il Segretario dell'Assemblea.
La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte
a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte
a terzi sono conferite al Presidente del Consiglio Direttivo, investito
di tutti i poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione
ivi compresi, se non espressamente delegati, quelli di Tesoreria.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell'Assemblea sotto
la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Il Tesoriere cura le scritture contabili dell'Associazione e ne
relaziona al Consiglio Direttivo; gestisce la cassa ottemperando
alle richieste vagliate dal Consiglio Direttivo; sulla base delle
indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo redige il bilancio di
esercizio e il budget preventivo di spesa; presenta all'Assemblea
il bilancio di esercizio precedente e il budget di spesa per l'esercizio
in corso e quello successivo.
Articolo 18 – Poteri dell'Assemblea
L'Assemblea:
approva il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi
entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
approva il budget di spesa dell'anno in corso e dell'anno successivo;
nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
modifica le norme del presente Statuto;
ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti.
All'Assemblea dei Soci spetta la votazione per le modifiche del
presente statuto. L'Assemblea delibera sulla modifica dello Statuto
e sullo scioglimento dell'Associazione; in questi casi, la delibera
deve essere assunta con il voto favorevole, sia in prima sia in
seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei Soci con diritto
di voto.
Articolo 19 – Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Soci in regola con il versamento
delle quote. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque
sia la presenza dei Soci intervenuti.
Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione
qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Sono ammesse deleghe, solo ad altri soci, ma in numero non superiore
a due per delegato.
Articolo 20 – Composizione del Collegio dei revisori
dei Conti
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare un Collegio
di Revisori dei Conti, composto da tre membri anche non Soci. Il
Collegio resta in carico sino al scioglimento sancito dall’Assemblea
o comunque sino al massimo di un anno.
Articolo 21 - Patrimonio
Il patrimonio associativo è formato:
dalle quote associative annuali. E’ facoltà del Consiglio
Direttivo richiedere agli Associati il versamento di contributi
volontari straordinari;
dei beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
da ogni altra entrata o conferimento.
Articolo 22 - Rinuncia del Socio
Oltre che nel caso di rinuncia del socio, cesserà di far
parte dell'Associazione colui che sarà espulso per motivi
disciplinari o per mora.
Articolo 23 - Pene disciplinari
Il Consiglio Direttivo può applicare a seconda della gravità
della mancanza a ciascun membro dell'Associazione le seguenti pene
disciplinari:
la censura;
l'espulsione.
La censura consiste in una dichiarazione scritta di biasimo, sottoscritta
dai membri del Consiglio.
L'espulsione è applicabile nei casi in cui questa si renda
necessaria per salvaguardare la dignità e il decoro dell'Associazione
o per mora superiore a 180 giorni del pagamento della quota associativa.
I provvedimenti disciplinari non possono essere applicabili senza
che l'interessato sia stato invitato a comparire per essere sentito,
dinanzi al Consiglio Direttivo con l'assegnazione di un termine
non inferiore a 10 (dieci) giorni.
L'invito a presentarsi e il provvedimento disciplinare sono comunicati
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di
espulsione per mora il provvedimento può essere comunicato
con mezzi alternativi quali posta elettronica e fax.
Articolo 24 - Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione
o Suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea
anche tra non Associati, essi giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.
Articolo 25 - Scioglimento dell'Associazione
All'Assemblea, ordinaria o straordinaria, spetta il potere di sciogliere
l'Associazione. Per la validità della deliberazione è
richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Articolo 26 - Verbali
I verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio
Direttivo dovranno essere trascritti in appositi libri a cura del
Segretario, conservati presso la sede dell’associazione stessa.
Articolo 27 - Modifiche dello statuto
Le eventuali modifiche dello Statuto sono proposte per la discussione
all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci
tramite comunicazione per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo
almeno un mese prima dell'Assemblea. Le modifiche devono essere
approvate con la presenza dei soci e con la maggioranza prevista
per la 1a convocazione.
Articolo 28 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.
L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento
della propria personalità giuridica con iscrizione al Pubblico
Registro, osservati tutti gli obblighi di legge.
Per qualsiasi controversia il Foro competente viene determinato
in via esclusiva nel Foro di Milano.
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